USA: raddoppio dei dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio

Con effetto dal 4 giugno 2025, gli Stati Uniti hanno aumentato dal 25% al 50% i dazi aggiuntivi sulle importazioni di acciaio, alluminio e prodotti derivati, applicando la nuova aliquota a tutte le merci sdoganate o ritirate da deposito per il consumo sul mercato statunitense.
Questa misura è stata formalizzata con il Proclama presidenziale del 3 giugno. Le voci doganali interessate sono elencate nella List of Aluminum HTS subject to Section 232 e nella List of Steel HTS subject to Section 232.
Eccezioni e tariffe specifiche
I prodotti in acciaio o alluminio e loro derivati provenienti dal Regno Unito mantengono un dazio ridotto al 25% fino al 9 luglio 2025.
Ai prodotti contenenti alluminio primario fuso o colato in Russia, o importati direttamente dalla Russia, si applica un dazio del 200% sul valore totale (di fatto, il commercio di tali prodotti da parte di aziende svizzere ed europee è reso impossibile dalle sanzioni in vigore, in particolare dal 16° pacchetto sanzionatorio).
Calcolo su base parziale
Dal 4 giugno 2025, il dazio del 50% si applica solo sulla quota di alluminio o acciaio contenuta nel prodotto. La parte restante è soggetta ad eventuali dazi reciproci (10% fino al 9 luglio, poi si applica il dazio reciproco fissato per ogni singolo Paese).
Obblighi di dichiarazione
Gli importatori devono comunicare i codici ISO dei Paesi in cui l’alluminio è stato:
- fuso primariamente (prima fusione),
- fuso secondariamente (da materiale riciclato),
- colato (trasformato in forma solida).
A partire dal 28 giugno 2025, se l’informazione relativa al Paese di fusione e colata non è disponibile, è obbligatorio indicare il codice “UN”, con conseguente classificazione sotto le voci HTS 9903.85.67 o 9903.85.68 e applicazione di un dazio del 200% pari a quello previsto per l’alluminio di origine russa.
Per l’importazione di acciaio e derivati, gli importatori devono indicare sia il Paese di fusione e colata (codice ISO) che il codice di applicabilità (“applicability code”), come segue:
- per i prodotti in acciaio: indicare il paese dove l’acciaio è stato originariamente fuso e colato
- per i derivati: indicare il paese dove l’acciaio è stato fuso oppure “OTH” (altri) sconosciuto.
Altre disposizioni
Per i dazi imposti ai sensi della Sezione 232 non è previsto alcun rimborso (drawback).
Il dazio del 50% si applica in aggiunta ad altri eventuali oneri doganali (ad es. dazi antidumping), ma non si cumula con i dazi reciproci.
Le regole di applicazione cumulativa sono state aggiornate per evitare sovrapposizioni. La nuova sequenza (o gerarchia) di applicazione dei vari tipi di dazi è stata ridefinita come segue:
- dazi su autoveicoli e componenti: 25%
- dazi su acciaio e alluminio: 50%
- dazi IEEPA per Canada e Messico: in generale 25%, 10% per determinati prodotti
Questa nuova priorità implica che i metalli provenienti da Canada e Messico siano ora soggetti all’intera aliquota del 50%, senza riduzioni.
Per facilitare una corretta classificazione tariffaria, l’U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha pubblicato le seguenti istruzioni operative:
- CSMS # 65236645 e CSMS # 65340246 e per i prodotti in alluminio
- CSMS # 65236374 per i prodotti in acciaio
La comunicazione CSMS #65236574 fornisce invece chiarimenti sull’applicazione cumulativa dei dazi e sulla corretta sequenza di imposizione.
Altri documenti utili
President Donald J. Trump Increases Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum
Proclamation of June 3, 2025 Adjusting Iports of Aluminum and Steel into the United States