Pacchetto Omnibus UE: una panoramica

La Commissione europea propone di semplificare le norme sulla sostenibilità modificando l’ambito di applicazione e i tempi di adozione della CSRD, della CSDDD, del CBAM e della Tassonomia UE.
Il 26 febbraio 2025 la Commissione europea ha adottato il pacchetto Omnibus, un pacchetto di proposte volte a semplificare le normative UE, migliorare la competitività e facilitare una maggiore capacità di investimento. La legislazione inclusa nel pacchetto comprende la Direttiva di rendicontazione di sostenibilità aziendale (CSRD), la Direttiva sulla due diligence in materia sostenibilità aziendale (CSDDD), il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e il Regolamento sulla tassonomia dell’UE.
Quella che segue è una breve panoramica, senza pretesa di esaustività, delle modifiche proposte:
CSRD
- limitazione dell’ambito di applicazione delle società tenute a presentare relazioni a quelle con >1’000 dipendenti;
- “limite della catena del valore”: sarà implementato uno standard di rendicontazione volontario per le società al di fuori dell’ambito di applicazione della CSRD, che limiterà le informazioni che le società o le banche che rientrano nell’ambito di applicazione possono richiedere alle società nelle loro catene del valore con meno di 1’000 dipendenti;
- posticipo di due anni degli obblighi di rendicontazione per le grandi aziende e le PMI quotate (cosiddette Wave 2 e 3);
- revisione degli standard europei di rendicontazione di sostenibilità (“ESRS”) per ridurre i punti dati, chiarire le disposizioni poco chiare e migliorare l’allineamento con altre normative;
- eliminazione del requisito di standard specifici per settore;
- eliminazione del requisito di ragionevole garanzia.
CSDDD
- rinvio di un anno del termine di recepimento e della data di applicazione per la prima ondata di aziende, ora fissati rispettivamente al 27 luglio e al 2028, mentre l’adozione delle linee guida necessarie è stata anticipata al luglio 2026;
- esenzione dall’obbligo di condurre sistematicamente valutazioni approfondite degli impatti negativi nelle catene del valore complesse; la dovuta diligenza completa è richiesta solo quando informazioni plausibili suggeriscono tali impatti;
- ulteriore semplificazione dei requisiti di due diligence in materia di sostenibilità, compresa l’estensione a 5 anni degli intervalli tra le valutazioni periodiche e gli aggiornamenti, la razionalizzazione degli obblighi di coinvolgimento delle parti interessate e l’eliminazione dell’obbligo di porre fine ai rapporti commerciali come misura di ultima istanza;
- limitazione delle informazioni che le aziende interessate possono richiedere ai loro partner commerciali di medie e piccole dimensioni (<500 dipendenti) a quelle specificate negli standard volontari CSRD per la rendicontazione di sostenibilità (standard VSME); ulteriori informazioni possono essere richieste solo se essenziali per la mappatura e acquisibili attraverso altri metodi ragionevoli;
- eliminazione dell’obbligo di risoluzione come ultima risorsa: alle aziende sarà richiesto solo di interrompere gli impegni relativi all’attività in questione.
CBAM
- esenzione dagli obblighi CBAM per i piccoli importatori (<50 tonnellate all’anno);
- semplificazione dell’autorizzazione dei dichiaranti, del calcolo delle emissioni incorporate, degli obblighi di rendicontazione e della conformità alle responsabilità finanziarie per gli importatori CBAM interessati.
La Commissione conferma inoltre la sua intenzione di estendere il CBAM ad altri settori ETS e ai prodotti a valle; la proposta legislativa seguirà entro il 2026.
Tassonomia
- segnalazione volontaria della tassonomia per le aziende interessate dalla CSRD (>1’000 dipendenti) con un fatturato netto <450 milioni di euro;
- semplificazione dei modelli di rendicontazione;
- semplificazione degli indicatori chiave di prestazione basati sulla tassonomia per le banche, escludendo le esposizioni dal Green Asset Ratio (GAR) per le aziende non incluse nel futuro ambito di applicazione del CSRD.