Nuove regole su sostenibilità e dovere di diligenza: in consultazione il controprogetto all’iniziativa «Imprese responsabili»

Prosegue fino al 9 luglio 2026 la consultazione sul controprogetto indiretto del Consiglio federale all’iniziativa popolare «Per imprese responsabili – per la tutela dell’essere umano e dell’ambiente» (RBI II). La procedura, avviata il 2 aprile scorso, prevede l’introduzione di nuove disposizioni in materia di rendicontazione della sostenibilità, dovere di diligenza e responsabilità delle imprese.
La proposta si inserisce nel contesto della crescente attenzione internazionale verso i temi ESG e richiama diversi sviluppi normativi dell’Unione europea, in particolare la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D).
Per le imprese svizzere attive sui mercati internazionali – comprese società di commodity trading, esportatori, gruppi industriali, istituti finanziari e multinazionali – il progetto potrebbe comportare importanti implicazioni operative, giuridiche e di compliance.
Un nuovo quadro normativo
Il progetto di Legge federale sulla governance aziendale sostenibile mira a disciplinare in maniera organica gli obblighi di rendicontazione della sostenibilità e il dovere di diligenza in materia di diritti umani e tutela dell’ambiente.
Secondo la documentazione posta in consultazione, le nuove disposizioni si applicherebbero principalmente alle grandi imprese e ai gruppi societari che superano determinate soglie dimensionali. La maggior parte delle PMI resterebbe al di fuori del campo di applicazione diretto della normativa, pur potendo essere interessata indirettamente attraverso richieste di informazioni e obblighi derivanti dalle catene di fornitura.
Tra gli elementi principali figurano:
- obblighi di rendicontazione su aspetti ambientali, sociali, di governance e diritti umani;
- requisiti di dovuta diligenza relativi agli impatti ambientali e ai diritti umani lungo le attività aziendali e le catene del valore;
- verifica esterna delle informazioni di sostenibilità;
- disposizioni in materia di responsabilità civile;
- istituzione di un’autorità di vigilanza dedicata.
Le principali questioni sollevate dalle associazioni economiche
Diverse associazioni economiche hanno già presentato le proprie osservazioni nell’ambito della consultazione. Tra queste figura anche SUISSENÉGOCE, l’associazione mantello del settore svizzero del commercio di materie prime.
Tra i temi che hanno attirato maggiore attenzione vi sono in particolare la responsabilità civile, i nuovi obblighi di rendicontazione, la creazione e i poteri della futura autorità di vigilanza e gli effetti sulle catene del valore internazionali.
Responsabilità civile
Il progetto introduce specifici meccanismi di responsabilità civile in caso di violazione degli obblighi di diligenza.
Secondo le osservazioni presentate da SUISSENÉGOCE, alcuni aspetti della proposta potrebbero comportare un aumento dell’incertezza giuridica per le imprese attive a livello internazionale. Tra gli elementi citati figurano l’estensione, in determinati casi, dei termini di prescrizione da 10 a 20 anni, nonché questioni legate all’onere della prova e alla gestione di eventuali danni verificatisi all’estero.
Rendicontazione della sostenibilità
La proposta prevede un ampliamento degli obblighi di rendicontazione e l’introduzione di verifiche esterne delle informazioni pubblicate.
Secondo diverse associazioni economiche, l’estensione dei requisiti di assurance potrebbe tradursi in costi di revisione più elevati e in procedure di compliance più complesse rispetto a quelle previste in altri ordinamenti.
Anche le tempistiche di pubblicazione delle informazioni di sostenibilità potrebbero comportare ulteriori esigenze organizzative per le imprese interessate.
Autorità di vigilanza e sanzioni
Il progetto prevede la creazione di una nuova autorità federale incaricata di monitorare il rispetto della normativa.
Tra i poteri previsti figurano la possibilità di richiedere informazioni, svolgere indagini, adottare misure correttive e infliggere sanzioni. In alcuni casi, le sanzioni potrebbero essere calcolate sulla base del fatturato aziendale.
Questo aspetto è stato oggetto di particolare attenzione da parte di alcuni settori economici, tra cui il commodity trading, caratterizzato da elevati volumi di attività e margini generalmente contenuti.
Effetti lungo le catene del valore internazionali
Gli obblighi di diligenza previsti dal progetto potrebbero estendersi anche a rapporti con fornitori, filiali e partner commerciali situati al di fuori della Svizzera.
Di conseguenza, le nuove disposizioni potrebbero avere ripercussioni lungo l’intera catena del valore internazionale e interessare numerosi partner commerciali della Svizzera, inclusi Paesi con i quali sono in vigore accordi di libero scambio.
Allineamento con il quadro europeo
Pur ispirandosi alla normativa europea, il progetto svizzero interviene in un contesto nel quale l’attuazione della CS3D all’interno dell’Unione europea è ancora in corso e diversi aspetti applicativi devono essere definiti.
Nelle proprie prese di posizione, SUISSENÉGOCE e altre associazioni economiche hanno evidenziato che alcune disposizioni del progetto potrebbero risultare più estese rispetto agli attuali requisiti europei, con possibili ripercussioni sui costi di compliance e sulle condizioni concorrenziali delle imprese svizzere.
Le associazioni ricordano inoltre che le direttive europee CSRD e CS3D non rientrano negli accordi Bilaterali III negoziati tra Svizzera e Unione europea e che il loro recepimento nel diritto svizzero non costituisce pertanto un obbligo giuridico derivante dagli accordi bilaterali.
Una questione rilevante per la piazza economica svizzera
La Svizzera ospita uno dei principali hub mondiali del commercio di materie prime, oltre a numerose imprese esportatrici, gruppi industriali, istituti finanziari e fornitori di servizi attivi a livello internazionale.
Per questi settori, il dibattito riguarda non soltanto gli obiettivi di sostenibilità perseguiti dal legislatore, ma anche il mantenimento di condizioni quadro competitive e prevedibili per le imprese che operano sui mercati globali.
Di concerto con SUISSENÉGOCE, anche LCTA ha avviato contatti con diversi interlocutori istituzionali ticinesi, tra cui la Camera di commercio, industria, artigianato e servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) e le autorità cantonali, per sensibilizzare circa le possibili implicazioni che il progetto potrebbe avere per le società di commodity trading, gli esportatori e l’economia svizzera più in generale.
Le imprese, le associazioni economiche e gli altri portatori d’interesse hanno tempo fino al 9 luglio 2026 per presentare le proprie osservazioni nell’ambito della procedura di consultazione.
