La Svizzera attua il 12° pacchetto di sanzioni UE

Il 31 gennaio 2024 il Consiglio federale ha adottato ulteriori misure contro la Russia, attuando di fatto il 12° pacchetto di sanzioni dell’Unione europea.
Le nuove disposizioni prevedono, tra le altre, un divieto graduale di acquisto e di importazione di diamanti russi, ulteriori misure a sostegno dell’applicazione dei limiti massimi di prezzo per il petrolio greggio e i prodotti petroliferi russi (oil price cap) e per contrastare la loro elusione, obblighi di notifica e di autorizzazione per la vendita di navi cisterna che possono essere utilizzate per aggirare i massimali di prezzo.
Dal 20 marzo 2024, per gli esportatori vigerà l’obbligo di vietare contrattualmente ai loro partner stabiliti al di fuori dello SEE o di un Paese partner (Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti) la riesportazione dei beni elencati negli allegati 3 e 19 dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina e di beni ad alta priorità elencati nell’allegato 31 verso la Russia o per l’uso in Russia. Devono essere altresì previste contrattualmente misure correttive adeguate per i casi di violazioni. Tali violazioni devono essere notificate immediatamente alla SECO. L’obbligo non si applica agli affari concordati contrattualmente prima del 1° febbraio 2024 ed eseguiti entro il 20 dicembre 2024 o i cui contratti sono scaduti, a seconda dell’evento che si verifica per primo.
L’Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina aggiornata al 1° febbraio 2024 può essere consultata qui.
La SECO ha aggiornato anche il suo documento interpretativo delle sanzioni con particolare riferimento (ma non limitatamente) a:
- rispetto dell’art. 12b cpv 4 lett. b e cpv. 5 (petrolio greggio e prodotti petroliferi): la SECO fa riferimento alle FAQ della Commissione UE sull’attuazione dei regolamenti del Consiglio dell’UE 269/2014 e 833/2014, in particolare alle spiegazioni contenute nel capitolo E “Energy”, punto 5 “Oil Price Cap”, sezione 7 “Attestations, recordkeeping and itemised ancillary costs”. Queste spiegazioni indicano quali informazioni e documenti sono adatti per le prove corrispondenti;
- prova attestante il Paese di origine terza dei beni siderurgici di cui all’allegato 17 impiegati come fattori produttivi (art. 14a): dal 1° marzo 2024, tale prova va indicata come documento (codice documento Y824) nella rubrica “Documenti” della dichiarazione doganale. Il documento deve essere presentato su richiesta all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) insieme agli altri documenti doganali di accompagnamento.
Il documento interpretativo della SECO (FAQ) può essere consultato qui.