Importazioni di acciaio nell’UE: le prove sul “melt and pour” dal 1° ottobre

Dal 1° ottobre 2026 entreranno in applicazione nell’Unione europea nuovi obblighi documentali relativi al Paese di fusione e colata (melt and pour) dell’acciaio importato.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, pubblicato il 31 agosto 2026, definisce infatti le prove che gli importatori dovranno fornire a sostegno di tale dichiarazione.
Le disposizioni completano il quadro introdotto dal Regolamento (UE) 2026/1384 e rispondono all’obiettivo di rafforzare la tracciabilità dei prodotti siderurgici importati nell’UE e la conoscenza della relativa catena di approvvigionamento.
Per gli operatori, il nuovo adempimento assume soprattutto una dimensione documentale: occorrerà comprovare il Paese di fusione e colata attraverso le prove previste dal Regolamento e fornire il relativo numero di colata (heat number).
Quali importazioni sono interessate?
Sono interessate le importazioni nell’UE dei prodotti appartenenti alle categorie indicate nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2026/1384.
Il documento principale: il Mill Test Certificate
Al momento dell’importazione, l’importatore deve fornire un Mill Test Certificate (MTC) – indicato come “certificato del produttore” nella versione italiana del Regolamento – contenente due informazioni:
- il Paese di fusione e colata;
- il numero di colata (heat number) dell’acciaio importato.
Il Regolamento riconosce che il MTC non è un documento armonizzato né è stato specificamente concepito per comprovare il Paese di fusione e colata. La Commissione lo considera tuttavia il documento più ampiamente riconosciuto come mezzo principale per dimostrare tale informazione e ne richiede pertanto la presentazione, ove disponibile.
MTC e documentazione alternativa: cosa prevede il Regolamento?
Sul piano documentale possono quindi presentarsi tre situazioni:
1. Il MTC contiene entrambe le informazioni richieste
Se il Mill Test Certificate riporta sia il Paese di fusione e colata sia il numero di colata, costituisce il documento di riferimento previsto dal Regolamento.
2. Il MTC è disponibile, ma manca una delle informazioni
Se il certificato non contiene il Paese di fusione e colata oppure il numero di colata, le autorità doganali possono prendere in considerazione documentazione complementare, purché contenga l’informazione mancante.
Possono essere utilizzati:
- fatture;
- bolle di consegna;
- certificati di qualità e clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti;
- dichiarazioni a lungo termine dei fornitori;
- documenti di contabilità analitica e di produzione;
- documenti doganali del Paese esportatore;
- corrispondenza commerciale;
- descrizioni di prodotto.
3. Il MTC non può essere fornito
Per questa situazione è prevista una disciplina transitoria.
Dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027, se il Mill Test Certificate non può essere fornito, gli stessi documenti possono essere considerati dalle autorità doganali anche come prove a sé stanti.
In questo caso, però, devono contenere entrambe le informazioni richieste: Paese di fusione e colata e numero di colata.
Il regime transitorio fino al 30 settembre 2027
La fase transitoria è stata prevista per consentire agli operatori economici di adeguare progressivamente le proprie pratiche per la fornitura delle informazioni sul Paese di fusione e colata.
Dal 1° ottobre 2027, sulla base delle disposizioni attualmente previste, gli altri documenti potranno continuare a essere utilizzati per integrare un MTC incompleto, ma non opererà più la disposizione transitoria che ne consente l’utilizzo come prova autonoma in assenza del certificato.
La Commissione precisa, comunque, che l’elenco delle prove sarà oggetto di riesame e potrà essere adeguato in futuro.
Attenzione alle verifiche doganali
Il ricorso alla documentazione alternativa può avere anche conseguenze sui tempi dell’operazione.
Quando il Paese di fusione e colata viene comprovato attraverso i documenti complementari o, durante il periodo transitorio, attraverso prove alternative al MTC, le autorità doganali effettuano controlli documentali sulle informazioni e sulle prove giustificative presentate.
La Commissione segnala inoltre che, qualora l’importatore non sia in grado di fornire il certificato del produttore e ricorra agli altri mezzi di prova ammessi, la verifica della loro accuratezza può ritardare l’accesso al contingente tariffario pertinente fino al completamento dei controlli.
Il Paese di fusione e colata deve essere dichiarato mediante gli appositi codici documento TARIC.
Le conseguenze della mancata dichiarazione
Il Paese di fusione e colata deve essere dichiarato e supportato da adeguate prove verificabili secondo quanto previsto dal Regolamento. In caso contrario, l’importazione viene rifiutata dalle autorità doganali.
